giovedì 27 giugno 2013

LA CASSAZIONE: SENTENZA ANTIUSURA

Importantissima sentenza della Cassazione: mutui, leasing e finanziamenti con tassi usurai possono essere annullati.

Il tasso d’usura somma interessi, penali, commissioni, interessi di mora e spese addebitate

Parma, 6 giugno 2013 – Si apre una speranza concreta di rimborso per tutti i risparmiatori vessati dalle Banche. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, pubblicata pochi giorni fa, ha sancito due principi importanti e nuovi a favore dei risparmiatori:
1) i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente;
2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto.

Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido.

 
I due principi affermati determinano conseguenze di fondamentale importanza: nel caso di applicazione di interessi di mora, il cui tasso sommato a quello previsto nel piano di ammortamento ordinario sfori il tasso soglia, il consumatore non dovrà pagare neppure un euro a titolo di  interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilitá del mutuo e questo sará motivo molto forte per bloccare la procedura esecutiva in corso.
Confconsumatori mette a disposizione i propri sportelli, per fornire  assistenza, con propri consulenti specializzati, a chi abbia stipulato un contratto di finanziamento e voglia verificare se la sua banca ha violato o meno i principi stabiliti dalla Cassazione.
Chi lo desidera può richiedere alle sedi o scaricare il modello di diffida da inviare alla propria banca, per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l’invito a restituire le somme e l’interruzione della prescrizione.
Fonte: http://www.confconsumatori.it/?p=3575

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